Art. 6.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto a coloro i quali non abbiano già iniziato la pratica alla data della sua entrata in vigore.
      2. L'esame di abilitazione si svolge secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al momento in cui i praticanti avvocati che si siano iscritti al registro dopo la data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il periodo di frequenza annuale e di pratica biennale previsti per l'ammissione all'esame.